Accesso civico "generalizzato"
Riferimenti normativi
Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
Documenti
descrizione
L'accesso civico generalizzato (d'ora in avanti 'accesso generalizzato'), si esercita sui dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016.
L'accesso generalizzato è disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale 'chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis'.
l diritto di accesso generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato 'da chiunque' e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza 'non richiede motivazione'. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a 'chiunque'), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'articolo 2 bis del decreto legislativo n.33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.
L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.
L'accesso generalizzato è disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale 'chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis'.
l diritto di accesso generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato 'da chiunque' e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza 'non richiede motivazione'. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a 'chiunque'), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'articolo 2 bis del decreto legislativo n.33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.
L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.
- Allegato[.pdf 86,69 Kb - 22/04/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 23/04/2024 10:49:19
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