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Accesso civico

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5, c. 1 e 4

Obblighi normativi

Sezioni collegate

Documenti

Descrizione

  

Descrizione

Accesso civico
Secondo il d.lgs. 33/2013 l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con la riforma dell'accesso civico disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 l'accesso civico stesso è stato esteso anche a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Esistono così due tipi di accesso civico:

accesso civico semplice - Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria - che si esercita sugli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito web amministrazione trasparente
accesso civico generalizzato - Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria - ai sensi del quale 'chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013'
L'accesso civico generalizzato si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente a oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Modalità

Ultimo aggiornamento pagina: 23/04/2024 10:43:18

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